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Roma, 6 settembre 2016

 

Circolare n. 146/2016

 

Oggetto: Calamità naturali – Sospensione termini versamenti e adempimenti tributari nei comuni colpiti dal terremoto – D.M. 1.9.2016 su G.U. n. 207 del 5.9.2016.

 

Col decreto indicato in oggetto sono stati sospesi fino al 20 dicembre 2016 i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto e il 16 dicembre 2016 nei comuni colpiti dal terremoto del 24 agosto scorso.

 

La sospensione riguarda anche i versamenti e gli adempimenti relativi a cartelle di pagamento e atti di accertamento di natura tributaria.

 

Non sono, viceversa, sospesi i pagamenti delle ritenute d’acconto operate in qualità di sostituti d’imposta. Tuttavia, nel caso di impossibilità di versamento nei termini ordinari, il decreto ha espressamente richiamato la clausola di non punibilità per cause di forza maggiore (art. 6 c. 5 D.lgvo n. 472/97).

 

La sospensione opera nei confronti di tutti i soggetti – persone fisiche e persone giuridiche – che alla data del terremoto avevano la residenza o la sede legale o operativa nei comuni colpiti di cui è stato stilato l’elenco ufficiale. Con successivo decreto potranno essere individuati ulteriori comuni terremotati cui si applica la sospensione dei termini di pagamento.

 

 

ELENCO DEI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016.

 

MARCHE

1. Acquasanta Terme (AP)

2. Arquata del Tronto (AP)

3. Montefortino (FM)

4. Montegallo (AP)

5. Montemonaco (AP)

 

ABRUZZO

1. Montereale (AQ)

2. Capitignano (AQ)

3. Campotosto (AQ)

4. Valle Castellana (TE)

5. Rocca Santa Maria (TE)

 

LAZIO

1. Accumoli (RI)

2. Amatrice (RI)

3. Cittareale (RI)

 

UMBRIA

1. Cascia (PG)

2. Monteleone di Spoleto (PG)

3. Norcia (PG)

4. Preci (PG)

 

 

Daniela Dringoli

D/t

Responsabile di Area

 

 

 

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GU n.207 del 5.9.2016

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 settembre 2016 

Sospensione dei termini tributari a favore dei  contribuenti  colpiti

dagli  eccezionali  eventi  sismici  del  giorno   24   agosto   2016

verificatisi nei territori delle Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e

Umbria.

 

                             IL MINISTRO

                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

  Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il

quale si attribuisce al Ministro delle finanze, sentito  il  Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il  potere

di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi

tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali

ed imprevedibili;

  Visto l'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del  2000,  con  il

quale, tra l'altro, si prevede che  la  ripresa  dei  versamenti  dei

tributi sospesi o differiti avvenga senza applicazione  di  sanzioni,

interessi e  oneri  accessori  relativi  al  periodo  di  sospensione

secondo le  modalita'  e  i  termini  della  ripresa  dei  versamenti

stabiliti con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,

tenendo conto della durata del periodo  di  sospensione,  nei  limiti

delle risorse preordinate allo scopo;

  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con

il quale e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri

del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  delle

finanze;

  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con

la quale e' stato dichiarato lo stato di  emergenza  in  ordine  agli

eccezionali eventi  sismici  del  24  agosto  2016  verificatisi  nei

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ed e'  stata

disposta la delega al Capo del Dipartimento della  protezione  civile

ad emanare ordinanze in deroga ad ogni  disposizione  vigente  e  nel

rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

  Viste  le  note  n.  USCM/109/U/2016  del  25  agosto  2016  e   n.

USCM/110/U/2016 del 29 agosto 2016, della  Presidenza  del  Consiglio

dei ministri, con le quali sono stati comunicati i comuni danneggiati

dai predetti eventi sismici;

  Considerato che tali eventi hanno determinato una grave  situazione

di pericolo per l'incolumita' delle persone e per  la  sicurezza  dei

beni pubblici  e  privati,  provocando  la  perdita  di  vite  umane,

numerosi feriti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e  privati

e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

  Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal  citato

art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212,  a  favore  dei

contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi  nei  suddetti

territori;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

  1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 24 agosto

2016, avevano la residenza ovvero la sede  operativa  nel  territorio

dei comuni, di cui all'elenco riportato nell'allegato 1) al  presente

decreto, di cui costituisce parte integrante, sono sospesi i  termini

dei  versamenti  e  degli  adempimenti  tributari,   inclusi   quelli

derivanti  da  cartelle  di  pagamento  emesse  dagli  agenti   della

riscossione,  nonche'  dagli   atti   previsti   dall'art.   29   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra

il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Non si procede al  rimborso

di quanto gia' versato.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi',  nei

confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede

legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al  comma

1.

  3. La sospensione di cui al comma 1 non si  applica  alle  ritenute

che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In  caso

di impossibilita' dei sostituti ad effettuare  gli  adempimenti  e  i

versamenti  delle  predette  ritenute  nei   termini   previsti,   e'

applicabile l'art. 6, comma 5, del decreto  legislativo  18  dicembre

1997, n. 472.

  4. Gli adempimenti e i versamenti  oggetto  di  sospensione  devono

essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2016.

  5. Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze possono essere individuati, sulla  base  delle  comunicazioni

del Dipartimento della protezione civile, altri comuni colpiti  dagli

eventi sismici del 24  agosto  2016,  relativamente  ai  quali  trova

applicazione la sospensione dei  termini  disposta  con  il  presente

decreto.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 1° settembre 2016

 

                                                  Il Ministro: Padoan

 

 

                                                           Allegato 1

 

    MARCHE

      1. Acquasanta Terme (AP)

      2. Arquata del Tronto (AP)

      3. Montefortino (FM)

      4. Montegallo (AP)

      5. Montemonaco (AP)

 

    ABRUZZO

      1. Montereale (AQ)

      2. Capitignano (AQ)

      3. Campotosto (AQ)

      4. Valle Castellana (TE)

      5. Rocca Santa Maria (TE)

 

    LAZIO

      1. Accumoli (RI)

      2. Amatrice (RI)

      3. Cittareale (RI)

 

    UMBRIA

      1. Cascia (PG)

      2. Monteleone di Spoleto (PG)

      3. Norcia (PG)

      4. Preci (PG)