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Roma, 6
settembre 2016
Circolare n. 146/2016
Oggetto: Calamità naturali – Sospensione
termini versamenti e adempimenti tributari nei comuni colpiti dal terremoto –
D.M. 1.9.2016 su G.U. n. 207 del 5.9.2016.
Col
decreto indicato in oggetto sono stati sospesi fino al 20 dicembre 2016 i
termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo
compreso tra il 24 agosto e il 16 dicembre 2016 nei comuni colpiti dal
terremoto del 24 agosto scorso.
La
sospensione riguarda anche i versamenti e gli adempimenti relativi a cartelle
di pagamento e atti di accertamento di natura tributaria.
Non
sono, viceversa, sospesi i pagamenti delle ritenute d’acconto operate in
qualità di sostituti d’imposta. Tuttavia, nel caso di impossibilità di
versamento nei termini ordinari, il decreto ha espressamente richiamato la
clausola di non punibilità per cause di forza maggiore (art. 6 c. 5 D.lgvo n. 472/97).
La
sospensione opera nei confronti di tutti i soggetti – persone fisiche e persone
giuridiche – che alla data del terremoto avevano la residenza o la sede legale o
operativa nei comuni colpiti di cui è stato stilato l’elenco ufficiale. Con
successivo decreto potranno essere individuati ulteriori comuni terremotati cui
si applica la sospensione dei termini di pagamento.
ELENCO
DEI COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016.
MARCHE
1. Acquasanta Terme (AP)
2. Arquata del Tronto (AP)
3. Montefortino (FM)
4. Montegallo (AP)
5. Montemonaco (AP)
ABRUZZO
1. Montereale (AQ)
2. Capitignano (AQ)
3. Campotosto (AQ)
4. Valle Castellana (TE)
5. Rocca Santa Maria (TE)
LAZIO
1. Accumoli (RI)
2. Amatrice (RI)
3. Cittareale (RI)
UMBRIA
1. Cascia (PG)
2. Monteleone di Spoleto (PG)
3. Norcia (PG)
4. Preci (PG)
Daniela Dringoli |
D/t |
Responsabile di Area |
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GU n.207 del 5.9.2016
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 settembre
2016
Sospensione dei termini
tributari a favore dei
contribuenti colpiti
dagli eccezionali eventi
sismici del giorno
24 agosto 2016
verificatisi nei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e
Umbria.
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il
quale si attribuisce
al Ministro delle finanze, sentito
il Ministro
del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, il
potere
di sospendere o
differire il termine per l'adempimento degli obblighi
tributari a favore dei
contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili;
Visto l'art. 9, comma
2-bis, della legge n. 212 del
2000, con il
quale, tra l'altro,
si prevede che la ripresa
dei versamenti dei
tributi sospesi o
differiti avvenga senza applicazione
di sanzioni,
interessi e oneri
accessori relativi al
periodo di sospensione
secondo le modalita' e
i termini della
ripresa dei versamenti
stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e
delle finanze,
tenendo conto della
durata del periodo di sospensione,
nei limiti
delle risorse
preordinate allo scopo;
Visto l'art. 23 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e' stato istituito
il Ministero dell'economia
e delle
finanze e allo stesso
sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica
e delle
finanze;
Vista la delibera del
Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in ordine agli
eccezionali eventi sismici
del 24 agosto
2016 verificatisi nei
territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ed e' stata
disposta la delega al
Capo del Dipartimento della
protezione civile
ad emanare
ordinanze in deroga ad ogni
disposizione vigente e nel
rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico;
Viste le
note n. USCM/109/U/2016 del 25
agosto 2016 e n.
USCM/110/U/2016 del
29 agosto 2016, della
Presidenza del Consiglio
dei ministri, con
le quali sono stati comunicati i comuni danneggiati
dai predetti
eventi sismici;
Considerato che tali
eventi hanno determinato una grave situazione
di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la
sicurezza dei
beni pubblici e
privati, provocando la
perdita di vite
umane,
numerosi feriti e lo
sgombero di diversi immobili pubblici e
privati
e danneggiamenti
a strutture ed infrastrutture;
Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal citato
art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
favore dei
contribuenti colpiti dagli
eventi sismici verificatisi nei suddetti
territori;
Decreta:
Art. 1
1. Nei confronti delle
persone fisiche, che alla data del 24 agosto
2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel
territorio
dei comuni, di cui
all'elenco riportato nell'allegato 1) al
presente
decreto, di cui
costituisce parte integrante, sono sospesi i
termini
dei
versamenti e
degli adempimenti tributari,
inclusi quelli
derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli
agenti della
riscossione, nonche' dagli
atti previsti dall'art.
29 del
decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni
dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra
il 24 agosto 2016
ed il 16 dicembre 2016. Non si procede al rimborso
di quanto gia' versato.
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si
applicano, altresi', nei
confronti dei soggetti,
diversi dalle persone fisiche, aventi la sede
legale o la sede
operativa nel territorio dei comuni di cui al
comma
1.
3. La sospensione di cui
al comma 1 non si
applica alle ritenute
che devono essere
operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso
di impossibilita' dei sostituti ad effettuare gli
adempimenti e i
versamenti
delle predette
ritenute nei termini
previsti, e'
applicabile l'art. 6,
comma 5, del decreto legislativo 18
dicembre
1997, n. 472.
4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di
sospensione devono
essere effettuati in
unica soluzione entro il 20 dicembre 2016.
5. Con successivo decreto
del Ministro dell'economia
e delle
finanze possono essere
individuati, sulla base delle
comunicazioni
del Dipartimento
della protezione civile, altri comuni colpiti
dagli
eventi sismici del
24 agosto 2016,
relativamente ai quali
trova
applicazione la sospensione
dei termini disposta
con il presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° settembre
2016
Il Ministro: Padoan
Allegato 1
MARCHE
1. Acquasanta Terme
(AP)
2. Arquata del
Tronto (AP)
3. Montefortino (FM)
4. Montegallo (AP)
5. Montemonaco (AP)
ABRUZZO
1. Montereale (AQ)
2. Capitignano (AQ)
3. Campotosto (AQ)
4. Valle Castellana
(TE)
5. Rocca Santa Maria
(TE)
LAZIO
1. Accumoli (RI)
2. Amatrice (RI)
3. Cittareale (RI)
UMBRIA
1. Cascia (PG)
2. Monteleone di
Spoleto (PG)
3. Norcia (PG)
4. Preci (PG)